WINE/ ROERO CHE PASSIONE A SINISTRA DEL FIUME TANARO REGNO DEL NEBBIOLO E DELL’ARNEIS

(Approvato D.O.C. con D.P.R. 18/3/1985 – G.U. n.258 del 2/11/1985; approvato D.O.C.G. con D.M. 7/12/2004 – G.U. n.301 del 24/12/2004; ultima modifica P.M. 29/5/2018, in attesa di approvazione da parte della Commissione UE)


Roero che passione, si estende in provincia di Cuneo: comprende per intero il territorio amministrativo dei comuni di Canale, Corneliano d’Alba, Piobesi d’Alba, Vezza d’Alba e in parte quello dei comuni di Baldissero d’Alba, Castagnito, Castellinaldo, Govone, Guarene, Magliano Alfieri, Montà, Montaldo Roero, Monteu Roero, Monticello d’Alba, Pocapaglia, Priocca, S. Vittoria d’Alba, S. Stefano Roero e Sommariva Perno;

● Roero o Roero Arneis, anche spumante: arneis min. 95%, possono concorrere congiuntamente o disgiuntamente, le uve provenienti da vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte, max. 5%,
● Roero anche riserva: min. 95% nebbiolo, possono concorrere congiuntamente o disgiuntamente, le uve provenienti da vitigni a bacca rossa non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte, max. 5% ,

● le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

  • terreni: argillosi, calcarei, sabbiosi e loro eventuali combinazioni;
  • giacitura: collinare, sono esclusi i terreni di fondovalle, pianeggianti, umidi e non sufficientemente soleggiati;
  • altitudine: non superiore a 400 metri s.l.m.;
  • esposizione: adatta ad assicurare un’idonea maturazione delle uve. Nel caso della tipologia vino rosso «Roero» e «Roero» riserva con l’esclusione del versante nord da -22,5° a +22,5° sessagesimali e in ogni modo unicamente quelle atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. Nel caso della tipologia vino bianco «Roero» Arneis è consentita la coltivazione dei vigneti anche sui versanti esposti a nord;
  • densità d’impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e dei vini. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi a ettaro, calcolati sul sesto d’impianto, non inferiore a 3.500;
  • forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali e comunque atti alla produzione di uve di qualità nelle quantità previste dal disciplinare;

● è consentita l’irrigazione di soccorso;
● la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale devono essere di 10 t/Ha e 10,50% vol. (9 t/Ha e 11,00% vol. con menzione “vigna”, purché tale vigneto abbia un’età di impianto di almeno 3 anni) per la tipologia “Roero” Arneis, di 8 t/Ha e 12,00% vol.;
● la denominazione di origine controllata e garantita «Roero» rosso e bianco, anche nella tipologia riserva, può essere accompagnata dalla menzione «vigna» purché tale vigneto abbia un’età d’impianto di almeno 3 anni. Le rese massime di uva a ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei suddetti vini con menzione vigna, e i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere i seguenti:

  • al terzo anno: Roero rosso 4,3 t/Ha e 12,50% vol., Roero bianco 5,4 t/Ha e 11,050% vol.
  • al quarto anno: Roero rosso 5 t/Ha e 12,50% vol., Roero bianco 6,3 t/Ha e 11,00% vol.
  • al quinto anno: Roero rosso 5,8 t/Ha e 12,50% vol., Roero bianco 7,2 t/Ha e 11,00% vol.
  • al sesto anno: Roero rosso 6,5 t/Ha e 12,50% vol., Roero bianco 8,1 t/Ha e 11,00% vol.
  • al settimo anno: Roero rosso 7,2 t/Ha e 12,50% vol., Roero bianco 9 t/Ha e 11,00% vol.

● le operazioni di vinificazione e l’eventuale invecchiamento obbligatorio dei vini “Roero”, devono essere effettuate nei comuni il cui territorio è in tutto o in parte compreso nella zona di produzione delimitata, tuttavia, tenendo conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nei comuni di Alba, Bra, Barbaresco, Barolo, Castiglione Falletto, Cherasco, Diano d’Alba, Grinzane Cavour, La Morra, Monchiero, Monforte d’Alba, Montelupo Albese, Neive, Novello, Roddi, Roddino, Serralunga d’Alba, Sinio, Treiso e Verduno in provincia di Cuneo;
● i seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di invecchiamento:

  • “Roero” bianco con menzione geografica aggiuntiva 4 mesi con decorrenza dal 1° novembre dell’anno di raccolta delle uve
  • “Roero” Riserva bianco con menzione geografica aggiuntiva 16 mesi con decorrenza dal 1° novembre dell’anno di raccolta delle uve
  • “Roero” rosso 20 mesi, di cui almeno 6 in legno, con decorrenza dal 1° novembre dell’anno di raccolta delle uve
  • “Roero” Riserva rosso 32 mesi, di cui almeno 6 in legno, con decorrenza dal 1° novembre dell’anno di raccolta delle uve

● per i seguenti vini l’immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:

  • “Roero” bianco, anche con menzione geografica aggiuntiva: dal 1° marzo del primo anno successivo alla raccolta delle uve;
  • “Roero Riserva” bianco, anche con menzione geografica aggiuntiva: dal 1° marzo del secondo anno successivo alla raccolta delle uve;
  • “Roero” rosso, anche con menzione geografica aggiuntiva: dal 1° luglio del secondo anno successivo alla raccolta delle uve;
  • “Roero Riserva” rosso, anche con menzione geografica aggiuntiva: dal 1° luglio del terzo anno successivo alla raccolta delle uve;

● è consentita a scopo migliorativo l’aggiunta, nella misura massima del 15%, di vino rosso “Roero” più giovane a vino rosso “Roero” più vecchio o viceversa, anche se non ha ancora ultimato il periodo di invecchiamento obbligatorio;
● è consentita a scopo migliorativo l’aggiunta, nella misura massima del 15%, di vino bianco “Roero” Arneis più giovane a vino bianco “Roero” Arneis più vecchio o viceversa;
● la spumantizzazione del vino «Roero» Arneis deve avvenire entro la zona di vinificazione prevista dal presente disciplinare di produzione. All’atto della certificazione, trascorso il tempo di invecchiamento come stabilito in precedenza, il produttore può fare esplicita richiesta della tipologia “riserva“;

● nella designazione e presentazione dei vini Roero, la denominazione di origine controllata e garantita può essere accompagnata dalla menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, a condizione che gli stessi toponimi o nomi tradizionali figurino nell’apposito elenco regionale di cui all’articolo 31, comma 10 della legge n. 238/2016, che detta menzione figuri nella denuncia delle uve e nei registri e nei documenti di accompagnamento, che i produttori interessati effettuino la vinificazione delle uve, la conservazione e l’imbottigliamento del vino in questione e che le predette operazioni di vinificazione e conservazione delle relative partite avvengano in recipienti separati;
● nella designazione dei vini “Roero” la denominazione di origine controllata e garantita può essere accompagnata dal nome di una delle unità geografiche aggiuntive previste nell’elenco di cui all’allegato 2 del presente disciplinare, ai sensi dell’art.29 comma 4 della legge 238/2016;
● nella designazione e presentazione dei vini “Roero”, è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve;
● i vini Docg “Roero” devono essere immessi al consumo in bottiglie di forma tradizionale, corrispondenti a una delle seguenti capacità: 0,187 l – 0,25 l – 0,375 l – 0,50 l – 0,75 l – 1,5 l – 3 l – 4,5 l – 5 l – 6 l – 9 l – 12 l – 15 l – 18 l – 27 l – 30 l. È vietato il confezionamento nelle bottiglie che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino;
● per il confezionamento dei vini Docg “Roero” sono ritenuti idonei tutti i sistemi di chiusura previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, con l’esclusione del tappo a corona e del tappo a vite interamente di plastica;

Il Territorio del Roero si estende alla sinistra orografica del fiume Tanaro. Da sempre in questo areale, composto da 19 comuni, vengono coltivati principalmente due vitigni: Il Nebbiolo e l’Arneis. Il primo è coltivato prevalentemente sui versanti esposti a Sud, mentre il secondo si coltiva anche nelle zone più fresche. Il Roero è caratterizzato dalla formazione delle rocche che va messa in relazione a quel fenomeno geologico che prende il nome di “cattura del Tanaro”, col quale si indica il cambiamento di percorso che tale fiume subì in conseguenza di un movimento della crosta terrestre. Questa particolare evoluzione ha portato alla formazione di strati alternati di Sabbie Argille e Calcare, che possono trovarsi miscelati in maniera diversa tra loro a seconda delle zone.
La presenza delle sabbie è determinante nei profumi e nelle strutture dei vini che arrivano da quest’area.

I suoli di quest’area derivano dallo smantellamento e dal rimescolamento di strati sovrapposti di diversa provenienza, depositatisi in tempi remoti, sul fondo cristallino di un antico mare interno chiamato, successivamente, Golfo Padano. Il vitigno Nebbiolo si è ben adattato sui versanti più ripidi delle colline, nei terreni più magri e sabbiosi, dove si ottiene un vino fragrante e profumato, elegante e generoso di sensazioni a partire da un bel colore invitante rosso rubino intenso. Su queste colline, fin dal 1400 viene un vitigno a bacca bianca: l’Arneis che acquista profumi sottili ed eleganti che richiamano i fiori bianchi e suggestioni di frutta fresca che vanno dalla mela alla pesca alla nocciola.

Il Roero è caratterizzato da versanti molto ripidi e scoscesi che richiedono molte attenzioni e molto lavoro da parte dei viticoltori. L’origine del nome Arneis pare da attribuirsi a una simpatica idea: quella di accomunare il carattere di questo vino bianco al termine dialettale usato per descrivere una persona dal carattere scontroso, poco affidabile, irascibile. Altre fonti, invece, lo riconducono al termine renexij, con cui nel XV secolo si indicava il vitigno Arneis, dal nome del bric Renesio posto alle spalle del paese di Canale.

● Elenco delle varietà idonee alla coltivazione nella Regione Piemonte

Varietà di vite consentite in Piemonte


● Elenco Unità Geografiche Aggiuntive

A. Riferite al nome di uno dei seguenti comuni:
Baldissero d’Alba, Canale, Castagnito, Corneliano d’Alba, Govone, Guarente, Magliano Alfieri, Montà, Montaldo Roero, Monteu Roero, Monticello d’Alba, Piobesi d’Alba, Pocapaglia, Priocca, Santa Vittoria d’Alba, Santo Stefano Roero, Sommariva Perno, Vezza d’Alba;
B. Riferite al nome di una delle seguenti frazioni o località:
Costabella, Valmezzana, Anime, Ciriagno, Granmadre, Loreto, Madonna dei Cavalli, Mombeltramo, Mombirone, Mompellini, Monpissano, Montorino, Oesio, Patarun, Precetto, Rabini, Renesio, Renesio Incisa, Renesio Montorone, Renesio Valbellina, Rivetto, S.S. Trinità, Roncaglie, San Defendente, San Michele, San Vittore, Sant’Anna, Santa Margherita, Sru, Tanone, Volta, Cortine, Croera, San Quirico, Serra, Soarme, Trono, Baroni Incisa, Corchesi, Fontane, Leschera, Rocca Cerreto, San Carlo, San Salvario, Serra Zanni, Bricco della Quaglia, Cumignano, Reala, Surie, Val di Stefano, Monteforche, Peiroletto, Trinità, Madernassa, Montebello, San Bernardo, Bric Bossola, Bric Valdiana, Bric del Medic, Caialupo, Corso, Lamontà, Morinaldo, Parere, Piloni, Sterlotti, Tucci, Valteppe, Muschiavin, Sacargena, San Giacomo, San Rocco, Sicurana, Torre, Anime Nere, Bastia, Bric Nota, Bric Rossino Vadonia, Bricco Braida, Canton Sandri, Ciabot San Giorgio, Gaiuccio, Occhetti, Occhetti Castelletto, Occhetti San Pietro, Occhetti Violi, Prachiosso, San Michele, San Vincenzo, Sanche, Serra Lupini, Casà, La Valle, Malapessina, Roncaglie, Bric Paradiso, Bricco di Piovesi, Buonagiunta, Canorei, Garbiano, Montiglione, Rivera, Sassonio, Bricco delle Passere, Montalbano, Mormore, Sanbod, Vis Pautass, Betlemme, Bric Mortariolo, Bricco Genestreto, Cascinotto, Castellero, Madonna delle Grazie, Sabbione, San Silverio, Varinera, Coste Anforiano, Scorticato, Gorrini, Le Coste, Madonna delle Grazie, Monfriggio, Reina, San Grato, Sant’Antonio, Loghero, Tavolato Colla, Crocetta, Rurey, Pioiero, Torion, Valmaggiore.

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